L’atteso Bollettino da parte della Giustizia Sportiva, nuova appendice in merito ai fatti della partita Hellas Vulture – Invicta Matera, del 15° turno del campionato Under 17 Regionali, è finalmente arrivato, ma è stato quasi un nulla di fatto, rispetto alle attese, visto che il giudizio sui fatti del predetto incontro, terminato sul campo con il risultato di 1-3 per la formazione materana, dopo la presentazione di ricorsi e memorie, è stato di fatto rinviato al giudizio della Procura Federale.
Irricevibile comunque, è stato dichiarato il ricorso presentato dalla società Hellas Vulture, in quanto avvenuto con mezzi (semplice posta email e non PEC), rispetto a quelli previsti dall’articolo specifico regolamentare. Ma ciò non toglie però, che il provvedimento e le disposizioni in esame, riguardo agli atti ufficiali già in dotazione del Giudice Sportivo, per l’ufficializzazione del risultato (la nota sostituzione irregolare contestata), e per i fatti descritti in referto, siano state demandate comunque, alla Procura Federale, a cui toccherà approfondire ed esprimersi successivamente.
L’analisi dei fatti quindi, descritti, refertati e denunciati, in campo, e nell’immediato post partita, sarà dunque prossimamente nel mirino della Procura, a cui toccherà l’insindacabile giudizio definitivo del “giallo Rionero”. In una querelle quindi, che avrà ulteriore prossima appendice, per l’accertamento di episodi ed eventi accaduti durante e dopo il corso del match.
Ecco testuale il Bollettino Ufficiale con le nuove odierne disposizioni del Giudice Sportivo:
Il Giudice Sportivo;
Letti il referto di gara ed i supplementi di rapporto;
Pervenuto il preannuncio di ricorso della Hellas Vulture nelle modalità successivamente esplicitate;
Fissata ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S. al 17.01.2020 la data della pronuncia della decisione, come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 61 del 02.01.2020;
Pervenuto il preannunciato ricorso;
Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.;
Considerato l’articolo 142 (disposizioni transitorie) del C.G.S., il quale recita “per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l’articolo 53 (modalità di comunicazione degli atti) entra in vigore dal 1°luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”;
Appurato che l’art. 38 del previgente C.G.S. (Termine dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti), al comma 7, prevede “il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata”;
Atteso che il preannuncio di reclamo da parte della società Hellas Vulture veniva trasmesso a mezzo e-mail semplice (modalità non contemplata per tale tipo di atto, stante l’esclusività dei mezzi indicati dall’art. 38, comma 7, previgente C.G.S.);
Previsto che l’articolo 67, comma 7, del C.G.S. dispone che “…l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”;
Preso atto che il previgente C.G.S. permette la spedizione a mezzo PEC purché sia garantita e dimostrabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari;
Verificato che la società Invicta Matera ha fatto pervenire, nei termini previsti, le memorie e i documenti di cui all’articolo 67 comma 7 del vigente C.G.S. a mezzo PEC all’indirizzo della e-mail fornito dalla F.I.G.C. Settore Giustizia Sportiva e a mezzo PEC all’indirizzo e-mail “hellasvultureasd@gmail.com”;
Preso atto che ogni valutazione di merito resta assorbita nella violazione di cui al citato art. 38, comma 7, previgente C.G.S.;
DELIBERA
– di dichiarare improcedibile il ricorso presentato da ASD HELLAS VULTURE per le ragioni sopra esposte;
– di non omologare il risultato conseguito sul campo per le ragioni riportate nel successivo deliberato;
– di incamerare la tassa ricorso;
GARA DEL 21/12/2019 – HELLAS VULTURE – INVICTA MATERA
Il Giudice Sportivo:
Avvalendosi dell’art. 50 C.G.S(Poteri degli Organi di giustizia sportiva): a norma del quale il comma 1 “Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44”. Comma2 “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie”. Comma 3 “Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.”;
Letti gli atti ufficiali della gara e quanto riportato nel ricorso e memorie delle due società;
DELIBERA
• di trasmettere, per il tramite della Segreteria, gli atti degli organi di giustizia sportiva alla competente Procura Federale F.I.G.C.:
– sia con riferimento alle evidenti discrasie tra quanto riportato negli atti ufficiali di gara e quanto denunciato dalle due società in merito alla partecipazione al gioco di calciatore sostituito e, per l’effetto, sospende ogni decisione in merito alla omologazione del risultato della partita HELLAS VULTURE-INVICTA MATERA sino all’esito delle risultanze istruttorie dell’Organo competente che accerti eventuali condotte previste dall’art. 10 C.G.S.;
– sia in considerazione dei gravi fatti violenti descritti nei citati atti per gli eventuali provvedimenti da adottarsi nonché in relazione al comportamento delle parti tutte, durante la gara e nelle fasi immediatamente successive alla stessa.